Cosa dobbiamo sapere per conoscere un prodotto alimentare a tutela della nostra salute e per apprezzare il vero valore
L’etichetta di un prodotto alimentare svolge sia la funzione di fornire le esatte informazioni al consumatore finale, soprattutto a tutela della sua salute, sia quella di distinguere un prodotto dall’altro.
La corretta etichettatura permette una maggior sicurezza nella circolazione delle merci ed in ambito alimentare la denominazione del prodotto, i segni distintivi e le forme di valorizzazione dell’alimento assumono primaria importanza.
Per fare un esempio pratico definire un prodotto con il nome ‘prosciutto’ in Italia indica che per ottenere tale alimento si è impiegata la coscia del maiale. Lo stesso termine ‘prosciutto’, utilizzato nell’etichettatura in altro Paese dell’UE in passato fu riferito invece ad un prodotto in cui erano utilizzate svariate pezzature dell’animale . Questo utilizzo del termine ‘prosciutto’ riportato nelle etichette creò inevitabilmente una confusione per il consumatore anche perché tale prodotto poteva essere venduto anche nel nostro Paese . Ecco che la Corte Europea chiamata a pronunciarsi sul punto, permise sì la commercializzazione del secondo alimento ma impose al produttore di modificare la dicitura e di conseguenza furono modificate pure le etichette.
Dall’esempio ora riportato si comprende ancora di più come sia fondamentale saper distinguere i segni distintivi delle etichette dei prodotti enogastronomici. A tal fine è interessante affrontare una rapida panoramica sui marchi e le denominazioni.
Cosa si intende con il termine “marchio”?
Il marchio dell’alimento va distinto in:
- marchio individuale
- marchio collettivo
- marchio di qualità
Il Marchio individuale identifica sul mercato il prodotto e lo distingue dagli altri analoghi ossia della medesima categoria. Ha pertanto carattere distintivo e indentifica l’impresa produttrice, tutelandola da tentativi di imitazione. Il Marchio in questione ha anche funzione pubblicitaria naturalmente.
Il Marchio collettivo identifica la qualità di un prodotto. Il titolare di tale marchio di solito è un consorzio che autorizza, con atto di autonomia privata, le imprese consorziate ad utilizzare il marchio stesso. E’ disciplinato dal DPR. n.30 del 2005: il marchio de quo va registrato e ha natura privatistica. Può essere anche geografico ma non va confuso con le denominazioni geografiche che hanno invece natura pubblicistica: in sostanza mentre l’utilizzo del marchio collettivo deriva da un vincolo contrattuale, l’impiego dei marchi cd. di qualità deriva da previsioni legislative .
L’obiettivo che si pone il Marchio di qualità è la tutela delle produzioni tipiche stabilendo così standard qualitativi ed al contempo imponendo un collegamento forte col territorio di produzione e lavorazione.
L’ultimo intervento normativo sui marchi di qualità è il Regolamento UE n.1151 del 2012 che disciplina tre denominazioni: D.O.P, I.G.P. e S.T.G.
Le prime due denominazioni sono accumunate dal fattore dell’origine geografica: per i prodotti D.O.P tutte le fasi di produzione devono avvenire in una zona geograficamente stabilita (Il Grana Padano ad esempio è un formaggio italiano D.O.P. e deve essere prodotto solo in determinate province italiane) ; i prodotti sono invece I.G.P. se almeno una delle fasi di produzione avviene in una determinata zona; la denominazione S.T.G. identifica infine una serie di prodotti tipici come ad esempio ‘pizza napoletana’ o ‘jamon serrano’. Gli alimenti cioè sono prodotti secondo un determinato disciplinare.
Nel 2013 anche per il settore vinicolo è stata introdotta la denominazione D.O.P . e I.G.P.
Gli artt.35 e 40 del richiamato Regolamento UE prevedono un sistema di controllo demandando agli Stati membri di garantire il rispetto della normativa europea con riferimento alle denominazioni di qualità. In Italia la competenza prioritaria, non esclusiva, spetta ai Carabinieri (NAS e NAC, Forestale) e alla Guardia di Finanza.
Come si ottiene un marchio di qualità?
Per ottenere le denominazioni appena sopra descritte si devono superare, detto sinteticamente, tre fasi. Il Consorzio di Tutela (di cui fanno parte i produttori) presenta la richiesta di riconoscimento di D.O.P o Igp -depositando al contempo un disciplinare di produzione – al Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali, segue la valutazione presso la Commissione Europea ed infine si chiude l’iter con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea del riconoscimento della denominazione al prodotto.
Rappresenta invece una denominazione Regionale la cd P.A.T. (prodotti agroalimentari tradizionali) che può essere data agli alimenti che sono caratterizzati da una storia legata alla lavorazione, conservazione o stagionatura di almeno 25 anni. La SBRISOLONA DI MANTOVA è ad es. un prodotto P.A.T. L’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali è istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che annualmente provvede ad aggiornarlo: l’elenco è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La De.Co. indica la denominazione Comunale di Origine. Non attesta la qualità di un determinato prodotto, di una pasta, di una salume ecc … ma indica che un prodotto è nato, appartiene, si è sviluppato in un determinato luogo. Riconoscere ad un prodotto la denominazione di De.Co. significa da un lato tutelare le tradizioni locali, e dall’altro, ove il prodotto sia oggetto accompagnato ad una buona campagna di marketing, promuovere il territorio.